REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

 

composta dai magistrati

dott. Antonino Sancetta - Presidente

dott. Salvatore Cilia - Consigliere

dott. Luciano Calamaro - Consigliere

dott. Luciana Savagnone - Consigliere relatore

dott. Mariano Grillo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 318/A/2009

 

nel giudizio di appello iscritto al n. 2914/A.Resp. del registro di segreteria, proposto dal dott. F. F., elettivamente domiciliato a Palermo, presso lo studio dell'avv. Giovanni Immordino che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe Immordino;

contro

il Procuratore generale

avverso

la sentenza n. 2040/2008 del 5 febbraio 2008, pubblicata il 23 luglio 2008, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Visti gli atti e i documenti di causa.

Uditi all'udienza del 1^ ottobre 2009 il relatore, cons. Luciana Savagnone, l'avv. Giovanni Immordino ed il P.M. nella persona del dott. Giovanni Coppola.

FATTO

Con atto di citazione depositato il 13 agosto 2007, il Procuratore della Corte dei conti per la regione siciliana conveniva in giudizio l'avv. F. F., avvocato dirigente del Comune di Palermo, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 233.308,14, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Riferiva il Procuratore che il 1° dicembre 2004 l'avv. F. era stato incaricato dall'avvocato capo del Comune di occuparsi del contenzioso instaurato dalla Società Cooperativa "...omissis...", la quale aveva ottenuto decreto ingiuntivo n. 2805/04 per la somma di euro 707.630,36 e, successivamente, in data 18 novembre 2005, aveva notificato atto di precetto e poi un pignoramento per l'importo di euro 750.000,00. Ancora, il 27 aprile 2006 la stessa cooperativa aveva notificato un secondo atto di precetto, per l'importo di euro 190.938,50, costituito dagli oneri accessori spettanti sulla sorte capitale, maturati dal 21 dicembre 2001 al 30 novembre 2005.

Dall'istruttoria svolta era emerso che il credito costituiva il corrispettivo, non interamente pagato, del servizio di "attività educativo-assistenziale in favore di minori in regime di convitto e/o di semiconvitto", svolto a Palermo dalla predetta società negli anni scolastici dal 1996 al 2002. Sosteneva il Procuratore che si era prodotto il danno di euro 233.308,14 chiesto in citazione, pari alla somma degli importi dei due pignoramenti, di euro 750.000,00 e di euro 190.938,50, detratta la sorte capitale di euro 707.630,36, indicata nel decreto ingiuntivo.

Sotto il profilo soggettivo, il Procuratore riteneva il danno causalmente riferibile all'avv. F. F., la cui attività era stata caratterizzata da negligenza ed inammissibile disinteresse per il corretto espletamento del mandato conferitogli e della funzione esercitata, avendo trascurato di verificare tempestivamente la fondatezza del credito e di esprimere il proprio parere legale sulla possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo o, viceversa, prestarvi acquiescenza. Nè il legale si era attivato presso il competente Settore Servizi Socio-Assistenziali alle date di notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto e aveva fatto decorrere tutti i termini utili senza evitare o, almeno, limitare il verificarsi di nocumento per il Comune di Palermo. Uguale comportamento omissivo aveva caratterizzato l'attività dell'avvocato con riferimento al secondo atto di precetto.

Con memoria depositata il 31 dicembre 2007, il Procuratore regionale contestava al convenuto un ulteriore danno, pari a euro 97.488,66, costituito dalla differenza tra l'importo del secondo precetto e la somma assegnata dal Giudice dell'esecuzione.

Con sentenza n. 2040/2008, la Sezione giurisdizionale condannava l'avv. F. F. al pagamento in favore del Comune di Palermo della somma di euro 80.000,00, con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo.

Preliminarmente il giudice di primo grado dichiarava l'ammissibilità della ulteriore contestazione di danno anche se non preceduta da invito a dedurre, non essendo mutata la prospettazione accusatoria rispetto a quella descritta nell'atto di citazione.

Nel merito affermava la responsabilità dell'avv. F. il quale non aveva predisposto entro il termine di legge di 40 gg. alcun atto di opposizione al decreto ingiuntivo né si era curato di trasmettere il provvedimento monitorio unitamente al proprio parere ai competenti organi amministrativi, che erano rimasti all'oscuro della procedura monitoria promossa dalla società creditrice.

Circa la quantificazione del danno erariale il danno, il collegio ha ritenuto che fosse imputabile al convenuto quello pari a euro 82.279,65, corrispondente agli interessi legali maturati sulla sorte capitale di euro 707.630,36 dal 9.1.2005, giorno successivo alla scadenza del termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo, e fino al 10.5.2006, data in cui il settore amministrativo competente del Comune era stato informato del contenzioso, oltre le spese processuali. Tuttavia, applicando una modesta riduzione dell'addebito, ha condannato l'avv. F. al pagamento della somma di euro 80.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria.

Con atto di appello depositato il 14 novembre 2008, l'avv. F., rappresentato e assistito dagli avv.ti Giovanni e Giuseppe Immordino, ha impugnato la sentenza.

Con il primo motivo ha lamentato la erroneità della pronuncia in relazione alla assoluta mancanza di nesso causale tra il danno e la condotta del suo assistito ed in relazione alla assenza dell'elemento psicologico della colpa grave, nonchè all'art. 14, D.L. n. 669/96 e all'art. 147 l.n. 388/2000.

Ha premesso l'appellante che, secondo la ricostruzione della fattispecie fatta dal giudice di primo grado, l'ammontare degli interessi decorrenti dalla notifica del primo atto stragiudiziario e fino alla proposizione del monitorio non è stato ritenuto danno a lui imputabile. Posto, quindi, che il decreto ingiuntivo esecutivo è stato notificato il 18 aprile 2005, gli uffici finanziari del Comune avendo, secondo le disposizioni normative in materia, 120 giorni per la predisposizione e l'approvazione dei provvedimenti di liquidazione, potevano provvedere al pagamento ad agosto 2005. E' evidente che prima gli uffici avessero proceduto al pagamento e minori interessi sarebbero maturati.

Con il secondo motivo di appello il difensore lamenta l'erroneità della sentenza in relazione all'art. 52 del R.D. n. 1214/1934, ed alla assenza dell'elemento psicologico della colpa grave. Ha sostenuto, infatti, il difensore che il decreto ingiuntivo era stato inserito in un faldone errato intestato alla stessa cooperativa, già creditrice del Comune e titolare di altri titoli esecutivi nei confronti dello stesso. Pertanto, sia tali circostanze di disordine e di confusione tra le pratiche, sia la gran mole di lavoro assegnata all'appellante, avrebbero dovuto portare ad una esclusione della responsabilità dell'avvocato o, quanto meno, ad un maggiore uso del potere riduttivo dell'addebito.

Infine, i difensori hanno chiesto l'applicazione hanno chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 231, l. 23.12.2005, n. 266, la definizione agevolata del procedimento.

Il P.M. nelle conclusioni scritte ha chiesto il rigetto dell'appello.

Con ordinanza n. 26/A/2009, questa Sezione giurisdizionale ha rigettato l'istanza di definizione agevolata.

All'udienza dibattimentale, l'avv. Giovanni Immordino ed il Procuratore generale hanno riproposto le rispettive domande difese.

DIRITTO

Con l'appello proposto l'avv. F. nega la sussistenza della responsabilità amministrativa a lui addebitata, contestando sotto tutti i profili, oggettivo e soggettivo, i presupposti dell'azione esercitata dal pubblico ministero e della condanna pronunciata con la sentenza impugnata.

L'appello è fondato.

Occorre, anzitutto, precisare in punto di fatto che il decreto ingiuntivo n. 2805/04, emesso il 21 ottobre 2004 dal G.U. del Tribunale di Palermo, con il quale è stato intimato all'Ente il pagamento dell'importo di euro 707.630,36 oltre interessi e spese del procedimento monitorio in favore della società cooperativa e la cui sorte capitale ha determinato il complessivo debito a carico del Comune di euro 233.308,14 per accessori, si riferisce ad un credito per le prestazioni rese in favore di minori dalla società cooperativa dall'anno 1996 e fino al 2000. Ciò risulta dal contenuto dello stesso decreto ingiuntivo e dalla documentazione in esso richiamata, mentre erroneamente nell'atto di citazione si afferma, probabilmente perché così indicato nella nota del 1^ marzo 2007 del settore servizi socio-assistenziali del Comune di Palermo, che trattasi di crediti maturati fino al 2002. Anche senza procedere ad un esame approfondito della documentazione posta a base del decreto ingiuntivo, la circostanza appare "icto oculi" evidente, in quanto già nel 2001 il credito di 707.630,36 si era maturato e ne era stato reclamato il pagamento. Peraltro, per le prestazioni assistenziali rese negli anni successivi, 2000/2002, anch'esse non pagate, la Cooperativa aveva ottenuto dal Tribunale di Palermo un secondo decreto ingiuntivo, n. 748/06 per l'importo di euro 678.588,44; mentre per un periodo ancora precedente, relativo a convenzioni per ricoveri di minori stipulate nell'anno 1993, sempre la stessa cooperativa aveva ottenuto ancora un altro decreto ingiuntivo n. 327/04, per l'importo di euro 4.325,88.

Ciò posto, riprendendo l'esame degli atti, con riferimento al decreto ingiuntivo di cui all'atto di citazione risulta che la società cooperativa nell'anno 2001 aveva sollecitato il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni rese in favore di minori dal 1996 al 2000 per la complessiva somma sopra indicata di euro 707.630,36, di cui euro 526.239,55 per minori avviati dal Comune ed euro 145.390,81 per minori avviati dal Tribunale per i minorenni. In mancanza di alcun riscontro da parte dell'amministrazione comunale la società aveva notificato un formale atto stragiudiziale al Comune intimandogli di provvedere al pagamento e, contestualmente, aveva chiesto all'Assessorato regionale enti locali di fornire indicazioni favorevoli circa il riconoscimento del suo diritto di credito. Il Comune, rispondendo solo alla richiesta di chiarimenti inviatigli dall'Assessorato, aveva assicurato che avrebbe dato corso ai pagamenti.

L'Assessorato regionale, allora, con nota del 15 gennaio 2003, inviata al Comune di Palermo e per conoscenza anche alla società cooperativa, aveva ribadito l'esigenza che, in considerazione della importanza del servizio svolto in favore dei minori, i tempi di pagamento fossero puntualmente rispettati.

Trascorso un altro anno senza che pervenisse alcun pagamento, la società cooperativa aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2805/04 per l'importo sopra indicato, in relazione al quale procedeva a notificare due atti di precetto, il primo in data 18 novembre 2005 per l'importo di euro 750.000,00 ed il secondo il 27 aprile 2006 per l'importo di euro 190.938,50.

Dalla ricostruzione dei fatti come sopra esposta appaiono del tutto infondate le accuse mosse al legale del Comune da parte del procuratore regionale, come pure la condanna pronunciata nella sentenza emessa dal giudice di primo grado.

Nell'atto di citazione, infatti, all'avvocato F., viene addebitato di avere "dapprima, trascurato di verificare tempestivamente la fondatezza del credito vantato dalla Cooperativa "Giovanni Gentile", ignorando successivamente di esprimere il proprio parere legale sulla possibilità di proporre opposizione o, viceversa, prestarvi acquiescenza". Il suo atteggiamento omissivo avrebbe così comportato la mancata conoscenza per il settore Servizi Socio-Assistenziali della esistenza del debito e l'impossibilità di evitare o comunque limitare il danno derivante dal decorrere di interessi e rivalutazione, nonché il risparmio delle spese legali.

La tesi accusatoria della procura, quindi, fatta propria dal giudice di primo grado, parte dal presupposto che gli organi amministrativi del Comune e in particolare il settore servizi socio-assistenziali abbiano avuto conoscenza del credito vantato dalla società solo al momento della assegnazione delle somme a seguito del pignoramento.

Al contrario, come risulta dalla ricostruzione della vicenda sopra illustrata, l'amministrazione comunale era perfettamente edotta delle pendenze debitorie e dell'obbligo di pagare che su di essa incombeva, del quale, peraltro, aveva riconosciuto la fondatezza, come risulta dalla lettera inviata nell'anno 2002 all'Assessorato regionale enti locali, cui sopra si è fatto cenno. Tra l'altro, nelle more, erano maturati ulteriori crediti in favore della cooperativa per prestazioni rese negli anni 2000/2002 anch'esse non pagate dal Comune, come evidentemente era sua consuetudine fare, per i quali la Cooperativa aveva ottenuto dal Tribunale un secondo decreto ingiuntivo, n. 748/06 per l'importo di euro 678.588,44.

Smentito dagli atti, quindi, che l'Amministrazione fosse all'oscuro della situazione debitoria, deve escludersi che la supposta inerzia da parte dell'avv. F. abbia potuto incidere in alcun modo sul maturare di obbligazioni accessorie al credito principale. Il complesso rapporto contrattuale, infatti, doveva essere gestito dal settore competente che, anche in considerazione delle sopravvenienze debitorie legate al rinnovo della convenzione per gli anni successivi al 2000, informato il servizio finanziario avrebbe dovuto comunque provvedere al pagamento. Né, per le medesime ragioni, poteva apparire praticabile la strada dell'opposizione al decreto ingiuntivo, di cui non si giunge ad individuare una motivazione giuridica e che, probabilmente, avrebbe solo causato ulteriori spese a carico del Comune.

In definitiva, non ritenendo il Collegio che il comportamento tenuto dall'appellante integri gli estremi della responsabilità amministrativa, si deve accogliere l'appello e pronunciare l'assoluzione da ogni addebito dell'avv. F. F..

Il proscioglimento definitivo nel merito, impone ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 bis, comma 10, legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, e 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, di procedere alla liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, ai fini del rimborso delle stesse da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

In mancanza di nota spese, il Collegio determina i soli onorari di difesa e liquida, in relazione al valore della causa, la somma di euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) per il primo grado di giudizio e di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per il presente giudizio di appello.

P. Q. M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana

Accoglie

l'appello proposto da F. F. avverso la sentenza in epigrafe e, per l'effetto, lo assolve da ogni addebito.

Liquida ai difensori dell'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) per il giudizio di primo grado e di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per il giudizio di appello.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2009.

 

IL PRESIDENTE

Antonino Sancetta

L'ESTENSORE

Luciana Savagnone

 

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 2 novembre 2009

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

Nicola Daidone